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L’ISTITUTO DELL’ADOZIONE

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Adozione legittimante
L'adozione legittimante, secondo il nostro legislatore, è un rimedio ad una situazione di abbandono del minore non sanabile con gli altri strumenti previsti dall'ordinamento, dove il minore trova una famiglia che si sostituisca in tutto e definitivamente a quella naturale di
sangue. Questo era disciplinato con la L. n 43 del 5 giugno del 1967. Ad oggi l’adozione legittimante è contemplata da una legge speciale la n. 184 del 4 maggio del 1983, denominata 'Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. Una ulteriore riforma è stata introdotta con la L. del 28 marzo 2001 n. 149, "Diritto del minore ad una famiglia". Il legislatore ha posto all'apice dei propri interessi la centralità riconosciuta al minore e la sua esigenza di tutela che, ai sensi del riformato art. 1 della menzionata legge 184/1983, ha innanzitutto il diritto di crescere ed essere educato dalla propria famiglia, ma la giurisprudenza ha ribadito più volte che questo non ha carattere assoluto bensì relativo e quindi trova un limite quando la vita offerta dai genitori è talmente inadeguata da far considerare a rescissione del legame familiare come il prezzo inevitabile all'equilibrata e sana crescita dello stesso. L'art. 1 della legge 4 maggio 1983, non ha carattere assoluto e non è
riconosciuto in astratto ma è finalizzato al suo sviluppo sereno e armonico e pertanto, presuppone la concreta attitudine e l’ effettiva capacità della famiglia biologica ad assicurare un valido apporto alla sua crescita e alla formazione della sua personalità". Ovviamente, la
rescissione dal legame familiare, può essere giustificata solo in presenza di gravi elementi fattuali, non solo su una generica carenza educativa o su di uno stato di difficoltà economica, ovvero sull'anomalia non grave del carattere o della personalità dei genitori, ma su di un
cronico pregiudizio comportamentale di questi ultimi tale da ripercuotersi sulla sana crescita psico-fisica del minore.
L'art. 1 comma 2 della L. 184/1983, modif. dalla L. 149/2001, — ha previsto che lo Stato e gli Enti locali debbano sostenere i nuclei familiari a rischio, onde prevenire e, laddove possibile, "curare", le situazioni di abbandono dei minori. In pratica i Servizi Sociali territorialmente
competenti si attivano, su denuncia o di ufficio, a sostenere economicamente, materialmente e moralmente i nuclei familiari a rischio attraverso l’ausilio di figure professionali come psicologi, sociologi, educatori. Qualora gli interventi a sostegno delle famiglie non sortiscano
gli effetti desiderati, l’Ente assistenziale può, ex art. 403 , allontanare il minore che risulti privo dell'assistenza morale e materiale del nucleo familiare di origine collocandolo in un posto sicuro e più idoneo alla proprie esigenze. Tale situazione pregiudizievole, ai sensi dell’artt. 9 e 10 della L. 184/1983, dovrà essere segnalata alla Procura Minorile che a sua volta farà ricorso al Tribunale per i Minorenni che
verificherà le carenze sussistenti all’interno della famiglia naturale per poi giungere alla sentenza di stato di adottabilità. In questa logica, l’istituto dell’adozione legittimante non può che rappresentare un rimedio estremo a situazioni di emergenza, utilizzabile solo quando non
siano accessibili altri rimedi di prevenzione e di tutela nell'ambito della famiglia di origine. Alla luce delle svolte considerazioni discende che il diritto del minore a crescere nel proprio nucleo di origine viene sostituito dal diritto del bambino, privo del proprio valido ambiente
familiare, ad ottenere una famiglia diversa da quella di origine — che, successivamente, sarà destinata a diventare la sua nuova famiglia — in grado di assicurargli affetto, sicurezza, relazioni interpersonali. Non a caso la legge sull'adozione esige, ai fini precipui dell'istituto menzionato, che la coppia sia coniugata da almeno tre anni, assicurando così al minore quella compresenza di una figura paterna e di una materna indispensabile per una armonica crescita della personalità e per imparare ad instaurare un dialogo interpersonale.
La scelta dei nuovi genitori rappresenta il momento più importante dell’’adozione legittimante," l'incontro" viene monitorato dal Servizio sociale territorialmente competente, dal giudice minorile e dal tutore nominato dal Tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare.
Tecnicamente tale monitoraggio ha luogo durante l'affidamento preadottivo (cd. fase di adozione legittimante provvisoria) del minore che, temporaneamente, viene collocato presso i nuovi genitori. Dopo il periodo di affidamento preadottivo si attribuisce al minore uno status
giuridico stabile e definitivo di figlio, a tutti gli effetti, del nuovo nucleo familiare in cui è stato inserito.

Adozione mite
Esistono alcuni casi che non possono essere riconducibili all'adozione legittimante, ma che esigono, in ogni caso, nell'interesse del minore, un intervento tutelante da parte dell’ ordinamento. Accanto all’adozione legittimante è stata prevista una adozione mite, in ottemperanza alla convenzione di Strasburgo del 1967, che non rescinde ed elimina i rapporti con la famiglia di origine ma si radica sul consenso delle parti e crea solo uno status personale tra adottante ed adottato. Essa è consentita non solo ad una coppia ma anche ad una persona singola.
Accanto all’adozione legittimante e a quella mite il nostro ordinamento, ratificando la convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, con la legge 476 del 31 dicembre 1998, che ha sostituito interamente il capo I del titolo III della legge 184/83, ha disciplinato anche due
forme di adozione per i minori stranieri (legittimante e quella mite). In particolare, la legge testé richiamata, entrata in vigore il 27 gennaio del 1999, ha previsto un particolare procedimento, atto ad eludere l'illecito mercato di bimbi stranieri, che si articola in varie fasi
ed in cooperazione con vari organi. La prima fase del procedimento si svolge in Italia e richiede che il tribunale per i minorenni accerti l'idoneità della coppia richiedente l'adozione internazionale, verificando la sussistenza dei requisiti richiesti per l'adozione nazionale. La
successiva fase è svolta all'estero da parte dell'Ente Autorizzato dalla Commissione delle adozioni internazionali, a cui i coniugi si sono rivolti e si conclude con l'autorizzazione o meno della Commissione all'ingresso del minore in Italia. Infine, l'ultima fase è finalizzata a dare
efficacia al provvedimento straniero ed alla trascrizione del relativo provvedimento di adozione.

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